PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento delle vittime).

      1. La Repubblica italiana riconosce il sacrificio dei propri cittadini militari e civili deportati, internati e costretti al lavoro forzato nei lager nazisti e nei territori del Terzo Reich o dallo stesso occupati militarmente.
      2. Ai cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste di cui al comma 1 ai quali, se militari, fu negato il riconoscimento della qualifica di prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, nonché ai familiari dei deceduti in prigionia o successivamente, che ne hanno titolo, è concessa una medaglia d'onore.
      3. Ai soggetti di cui al comma 2 viventi alla data del 15 febbraio 1999 è concesso un indennizzo in denaro, a carattere simbolico, pari a 500 euro, da erogare in un'unica soluzione, a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo per gli interventi
in favore dei cittadini italiani militari
e civili vittime delle persecuzioni naziste).

      1. È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Ad esso affluiscono inoltre:

          a) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

 

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          b) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.

      2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, nonché di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica, al fine di prevenire il ripetersi di simili ingiustizie per il futuro. Parte delle risorse del Fondo è destinata alla copertura delle spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Istituzione della Commissione per i cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste).

      1. È istituita una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, incaricata di individuare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché di provvedere alla concessione dell'indennizzo di cui al medesimo articolo, composta:

          a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri di cui all'alinea;

          b) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Associazione nazionale ex internati e Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione;

          c) da un rappresentante dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, incaricata di gestire il programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista, sulla base della documentazione ricevuta nell'ambito del medesimo programma.

 

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Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.